L’ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
[*]Il numero 1) del primo comma dell’art. 24 è stato abrogato dall’art. 6, comma 9, lett. a), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.